la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. La Regione, al fine di promuovere la cultura della pace e della
solidarieta' tra i popoli, partecipa alle attivita'  di  cooperazione
allo  sviluppo  secondo quanto disposto dalla legge 26 febbraio 1987,
n. 49, con le modalita' previste dalla presente legge.
   2. A tal fine la Regione promuove la partecipazione della societa'
marchigiana alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e  ne  cura
l'armonizzazione,    nel   rispetto   dell'autonomia   dei   soggetti
partecipanti e delle direttive degli organi statali competenti.